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Il trust: cos’è e come funziona

Cos'è un trust e come funziona, in questo articolo andiamo ad approfondire gli aspetti principali di questo istituto
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Cos’è un trust e come funziona, in questo articolo andiamo ad approfondire gli aspetti principali di questo istituto. Ti ricordo che in questo articolo, sempre pubblicato qui sul mio blog abbiamo visto se il questo istituto giuridico è lo strumento adatto a tutelare il patrimonio familiare.

1. NOZIONI GENERALI 

Il trust o fondo fiduciario, è un istituto, mutuato dal diritto anglosassone, con cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo determinato o a più scopi; è divenuto operante nel nostro ordinamento sin dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso. 

Dall’1.1.2017 grazie alla L. 112/2016, il legislatore italiano ha riconosciuto espressamente la legittimità e gli effetti giuridici di separazione patrimoniale del trust.

Questa legge – che ha introdotto nuove agevolazioni per favorire l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con grave disabilità – promuove esplicitamente la costituzione di trust, e questo riconoscimento legislativo produce effetto anche al di fuori dello specifico ambito trattato dal legislatore, eliminando ogni dubbio sulla legittimità di questo strumento nel nostro ordinamento giuridico.

Continua però a mancare, nella legislazione italiana, una disciplina specifica per questo istituto, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione. 

Per costituire un trust e tutelare il tuo patrimonio o quello della tua famiglia prenota ora una consulenza con il mio team di esperti commercialisti specializzato in questo istituto giuridico è a tua completa disposizione.

La scelta della legge applicabile è un aspetto molto delicato, che non deve essere sottovalutato per le conseguenze che può avere sul funzionamento del trust costituito in Italia, ma anche sulla sua stessa validità.

Deve essere comunque chiaro che un trust può essere costituito soltanto per il perseguimento di una specifica finalità, e che questa finalità non può consistere nella protezione del patrimonio del disponente dai creditori. 

Vuoi sapere se questo istituto giuridico è adatto ad evitarti il pignoramento della casa? Scoprilo in questo articolo.

La separazione patrimoniale garantita dal trust è un effetto della costituzione dei beni in trust, che garantisce la destinazione dei beni costituiti in trust alla finalità indicata dal disponente, ma non può essere la motivazione della nascita del trust, né può essere utilizzata a danno dei creditori o in frode al fisco.

2. ASPETTI PRATICI

Per il tramite di questo istituto un soggetto (detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico;

Le caratteristiche del trust, che lo differenziano rispetto a tutti gli altri istituti presenti nel nostro ordinamento, sono le seguenti:

  • I beni del trust costituiscono un patrimonio separato, e non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor.

In pratica la spiccata peculiarità di questo istituto sta nel fatto che i beni del soggetto giuridico non sono né di proprietà del trustee, né del settlor, né, addirittura del beneficiario; infatti, i beni del trust non possono essere aggrediti neanche dai creditori del beneficiario, nel caso in cui il beneficiario sia indeterminato, in quanto rispondono unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse dell’istituto;

  • Il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come avviene nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario. 

Ciò avvicina la figura in esame al contratto a favore di terzo, da cui tuttavia si discosta per il fatto che il trust non si costituisce per contratto ma anche per atto unilaterale, e nessun rilievo ha la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione.

Allo stesso tempo, circa le funzioni del trustee occorre specificare quanto segue:

  1. Ha il potere-dovere di amministrare i beni con diligenza e di disporre dei medesimi secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o dalla legge; 
  2. Qualora oggetto del trust sia un bene (mobile o immobile) il trustee potrà vendere il bene e in tal caso il diritto del beneficiario si realizzerà sul prezzo realizzato dalla vendita; in caso di trasferimento a titolo gratuito e/o mala fede dell’acquirente, quest’ultimo acquisterà automaticamente sia la titolarità del bene sia l’obbligo del rispetto dei diritti del beneficiario sul bene quindi si avrà un trasferimento della qualifica di trustee.
  3. Non è incompatibile con l’esistenza del trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.

3. IL TRUST E LE SUE “VARIE” FISIONOMIE

Nei casi pratici la fisionomia concreta dei singoli trusts può essere assai diversa. Ad esempio:

  • Trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso settlor che vincola alcuni suoi beni in trust.
  • Oltre al trustee può essere nominato un altro soggetto, detto protector, che svolge funzioni di controllo e supplenza del trustee.
  • Oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e crediti.
  • Non necessariamente il trust deve avere un beneficiario. Si possono avere trust cosiddetti di destinazione, in cui i beni sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento di quel paese. In tal caso l’istituto si avvicina al nostro negozio di fondazione.
  • I trust possono essere a beneficiario determinato o indeterminato (determinato successivamente dal settlor); si distinguono poi i beneficiari immediati (cioè quelli che traggono immediata utilità dai beni del trust, godendone i frutti) da quelli mediati o finali (che possono coincidere o meno con i destinatari immediati).
  • La durata del trust è determinata dal settlor ma in linea di massima non può essere perpetua (fatta eccezione per i trust di scopo, negli ordinamenti che li ammettono). Ad esempio nell’ordinamento Inglese la durata massima è ottanta anni. Il trust è inoltre di regola irrevocabile da parte del settlor, se non è diversamente stabilito nell’atto costitutivo.

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