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Quali beni possono essere destinati al fondo patrimoniale?

Quali beni possono essere destinati al fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale è uno degli strumenti più usati dagli italiani per...
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Il fondo patrimoniale è uno degli strumenti più usati dagli italiani per sottrarre i beni familiari da eventuali aggressioni dei creditori. In questo articolo andiamo ad approfondire quali beni possono essere destinati all’interno del fondo patrimoniale. 

Vuoi tutelare il tuo patrimonio dai creditori utilizzando il fondo patrimoniale ma non sai se questo è pignorabile? Scoprilo in questo articolo.

Non bisogna far altro che prendere un appuntamento dal notaio di fiducia e fornire a questi l’elenco dei propri beni che si vuol rendere impignorabili. 

Ma devi sapere che il fondo patrimoniale è un istituto vecchio quanto il Codice civile che, tuttavia, col tempo ha perso il suo appeal. Questo perché la giurisprudenza ne ha ridotto l’efficacia di strumento di tutela dai debiti e dai rischi dell’attività lavorativa. Scopo del fondo patrimoniale è costituire un vincolo di impignorabilità dei beni in esso inseriti.

Il fondo quindi dovrebbe essere uno scudo all’interno del quale si iscrivono di solito gli immobili e i titoli di credito in modo tale che questi non possano essere attaccati dai creditori. Detto ciò ti ricordo che ogni strumento andrebbe analizzato caso per caso prima di essere attivato. 

Per ricevere assistenza sul fondo patrimoniale, costituirne uno o scoprire quali beni possono esservi destinati richiedi una consulenza con i miei professionisti.

L’art. 167 c.c. prevede espressamente determinate tipologie di beni che possono essere costituiti in fondo patrimoniale che sono:

– beni immobili;

– beni mobili registrati (navi e galleggianti, aeromobili, autoveicoli; motocicli);

– titoli di credito vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo;

– azioni di società per azioni, avendo una disciplina analoga ai titoli nominativi;

– e comunque tutti quei beni che permettono la pubblicità del vincolo cui sono sottoposti;

frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale.

Ancorché non vi è traccia di un espresso divieto nella citata norma, la dottrina ritiene che i beni mobili non registrati o i titoli di credito non nominativi non possano rientrare nel fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni della famiglia non sia opponibile ai terzi.

Quanto alla possibilità di destinare al fondo beni futuri, se ne riconosce autorevolmente in dottrina la possibilità, come ad esempio un edificio in corso di costruzione purché i beni in questione siano sufficientemente determinati.

E’ controversa la possibilità di costituire quote di s.r.l. nel fondo patrimoniale; l’interpretazione favorevole le riconduce a beni mobili registrati, essendo soggette al regime di iscrizione nel pubblico registro. 

oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.

Inoltre, il vincolo di destinazione può riguardare i bisogni di una sola famiglia e dunque i beni non possono essere destinati alla soddisfazione di più famiglie.

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

I beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione. 

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Tale istituto viene utilizzato in sostituzione del fondo familiare riservato alla famiglia fondata sul matrimonio. Ne consegue che l’accesso a tale sistema è preluso per le famiglie fondate sul matrimonio, per evitare di inficiare l’istituto del fondo patrimoniale.

L’art. 2645 ter c.c. stabilisce che il vincolo di destinazione può essere utilizzato quando si desidera destinare determinati beni (immobili o beni mobili registrati) “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone disabili, a PA o altri enti o persone fisiche”, rappresentando perciò uno strumento per la tutela del patrimonio con scopo prettamente assistenziale-familiare. Tipico vincolo destinato è il “trust”. I beni vincolati sono dunque sottratti ad eventuali procedure esecutive o concorsuali, essendo di conto anche esclusi dall’asse ereditario.

Quanto alle esigenze familiari il vincolo di destinazione si applica anche ai conviventi di fatto (indipendentemente dal sesso) il cui fondo può essere destinato agli stessi conviventi nonché ai figli. Parimenti ne potranno usufruire le coppie omosessuali legate da unioni civili.

Per ricevere assistenza o scoprire quali beni possono essevi destinati a tale istituto giuridico richiedi una consulenza con i miei professionisti.

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