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Iva non detratta? un problema risolvibile

Iva non detratta? La dichiarazione integrativa consente altresì di recuperare l'Iva sui beni acquistati ma non detratta nella dichiarazione originaria del...
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La dichiarazione integrativa consente altresì di recuperare l’Iva sui beni acquistati ma non detratta nella dichiarazione originaria del periodo di competenza.

Questa opportunità è stata confermata in modo favorevole dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n.1/2018, in cui si sono commentate le modifiche apportate dal decreto legge n. 50/2017 riguardanti il diritto alla detrazione fiscale. 

Tuttavia, è importante precisare che i successivi interventi dell’Agenzia in senso contrario si riferiscono ad un contesto differente, ovvero l’esercizio del diritto alla detrazione non in relazione all’imposta assolta sugli acquisti, bensì alla rettifica in diminuzione delle operazioni imponibili. 

In ogni caso, la dichiarazione integrativa costituisce uno strumento professionale e utile per recuperare l’Iva sugli acquisti non detratti nella dichiarazione originaria. 

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Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui propri acquisti e importazioni entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto e in base alle condizioni presenti al momento della nascita del diritto stesso. 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il periodo di competenza per l’esercizio della detrazione è quello in cui si verificano congiuntamente il presupposto sostanziale dell’esigibilità dell’imposta e quello formale della disponibilità della fattura. 

Di norma, il presupposto sostanziale avviene prima del secondo, pertanto il periodo di competenza della detrazione coincide con quello di ricevimento della fattura, fatta eccezione per i casi di regime di cassa. 

Pertanto, è importante tenere presente che l’imposta esigibile derivante dalle fatture d’acquisto ricevute nel 2022 potrà essere detratta solo tramite la dichiarazione annuale presentata entro il 30 aprile 2023 o, valido ma tardivamente, entro i successivi 90 giorni. 

Per ottemperare alle disposizioni fiscali, è necessario annotare tali fatture in modo preciso ed accurato nel registro apposito. 

Nel paragrafo 4 della suddetta circolare, l’Agenzia ha riscontrato che l’efficacia del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono sempre garantiti attraverso la procedura della dichiarazione integrativa, descritta nell’articolo 8, comma 6-bis, del dpr n. 322 del 1998 (nota come dichiarazione integrativa a favore). 

In sostanza, questa procedura permette di correggere eventuali errori o omissioni che abbiano portato all’indicazione di un maggiore imponibile, a un maggiore debito d’imposta o a una minore eccedenza detraibile. 

Il soggetto passivo cessionario/committente, qualora non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute entro i termini previsti, potrà recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972. 

Tuttavia, rimane ferma l’obbligatorietà per il suddetto soggetto di procedere alla regolarizzazione delle fatture di acquisto “irregolari” ai sensi dell’articolo 6 del DLGS n. 471 del 1997, commi 8 e 9-bis ultima parte, con l’applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione degli obblighi di registrazione previsti. 

È opportuno precisare che, nonostante l’assenza di specifiche sanzioni per la registrazione degli acquisti, potrebbe essere applicata la sanzione comminata dall’articolo 9, comma 1, del DLGS n. 471 del 1997, per la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità, interpretando in modo estensivo il principio di legalità, come indicato dalla circolare n. 23/1999. 

Procediamo con il tema in oggetto. Risulta evidente, dalla lettura della circolare, che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento, tramite l’inserimento della detrazione nella dichiarazione integrativa del periodo competente. 

Per fare un esempio, l’Iva detratta dalle fatture d’acquisto emesse nel 2022 e non inclusa nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale del 2023, può essere recuperata mediante una dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2022, purché presentata entro il 31 dicembre 2028. Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia anche in riferimento a casi specifici, come risulta dalle risposte a interpello n. 192/219 e n. 832/2021. 

L’Agenzia ha adottato una posizione divergente per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per recuperare l’Iva relativa alle rettifiche, qualora non sia stata azionata tempestivamente la procedura di variazione ai sensi dell’art. 26, secondo e terzo comma, del dpr 633/72. 

Tuttavia, si segnala una diminuzione delle variazioni in generale. Ciò costituisce un punto di attenzione per i contribuenti, che dovrebbero prestare la massima cura ai propri adempimenti fiscali al fine di evitare sanzioni o incomprensioni con l’Agenzia. 

In riferimento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 73/2021, in particolare per quanto riguarda i creditori delle procedure concorsuali, l’Agenzia ha precisato nella circolare n. 20/2021 che il superamento del limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione, previsto dagli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del decreto Iva, non autorizza il recupero dell’imposta non detratta attraverso la presentazione successiva di una dichiarazione integrativa a favore contenente la riduzione non operata dell’imposta. 

È opinione dell’Agenzia che il decorso del termine previsto in capo al creditore non giustifichi l’adozione di soluzioni non conformi alla normativa vigente, le quali potrebbero comportare una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla legge. 

Queste precisazioni sono state fornite nell’ambito della nostra attività professionale di supporto e consulenza nel settore fiscale. 

È opportuno evidenziare che, nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già scaduto, non sarà possibile procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del dpr n. 322 del 1998 al fine di recuperare l’imposta precedentemente versata, se non sussistono errori o omissioni correggibili. 

Si tratta, infatti, di un’opzione che spetta al contribuente e che può essere declinata in presenza di situazioni specifiche. Vale affermare che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione non è obbligatoria e il contribuente può decidere di non avvalersene. 

L’ultima osservazione circa i presupposti necessari per l’emissione di una dichiarazione integrativa, sebbene formalistica nella sua impostazione, sembra essere smentita dalle stesse ammissioni dell’Agenzia. 

Come evidenziato nella pagina precedente, l’utilizzo della dichiarazione integrativa può estendersi alla scelta tra rimborso e riporto a nuovo del credito, una fattispecie che non rientra nelle nozioni di errori o omissioni. 

La circolare dell’Agenzia sottolinea quindi i diversi effetti che possono derivare dall’emissione della nota di variazione rispetto alla dichiarazione integrativa. Mentre la nota di variazione obbliga il destinatario a corrispondere l’imposta, la dichiarazione integrativa produce effetti esclusivamente per il dichiarante. 

L’interpretazione offerta, già anticipata nel paragrafo 1.5 della precedente circolare n. 1/2018, mira specificamente a chiarire la terminologia impropria del secondo comma dell’art. 26 riguardante la “detrazione” dell’Iva relativa alle rettifiche in diminuzione. 

Tale interpretazione non riguarda la detrazione dell’Iva sugli acquisti, la quale viene confermata come valida in base alle clarificazioni offerte dalla circolare n. 1/2018 e dalla successiva risposta a interpello.

 Il presente comunicato mantiene un tono di voce rigorosamente professionale. 

Inoltre, va sottolineato il rilevante passaggio della risposta all’interpello n. 314/2023, in cui l’Agenzia ha ribadito, in merito alla rettifica in diminuzione, che “come precisato nella circolare n. 20/e del 29 dicembre 2020, paragrafo 6, non è ammissibile, in linea generale, il recupero dell’imposta non detratta attraverso la presentazione successiva di una dichiarazione integrativa a favore”. 

Tale indicazione riveste una notevole importanza per il settore fiscale e richiede un’attenta valutazione da parte degli operatori del settore.

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