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Flat tax incrementale, presto al via

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Il regime fiscale della flat tax per i forfettari nel 2023 sarà applicato solo a coloro che rispettano i limiti di ricavi/compensi.

Tuttavia, coloro che superano tali limiti nel corso dell’anno perderanno il beneficio della flat tax. È prevista la possibilità di estendere la tassazione anche alle imprese familiari. Per valutare l’incremento reddituale, verrà preso in considerazione il reddito complessivo dell’impresa, ma solo la quota attribuita all’imprenditore potrà beneficiarne.

È inoltre possibile calcolare l’incremento reddituale rispetto a un solo periodo (anche se intero) del triennio 2020-2022. Questa disposizione rende inefficace l’imposta sostitutiva del 15% nel caso in cui l’attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2022.

Queste sono le principali novità introdotte dalla circolare 18/E delle Entrate, pubblicata in forma definitiva il 28 giugno scorso.

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Chiarimenti riguardo ai soggetti ammessi ed esentati.

In linea generale, la flat tax incrementale si applica a tutti gli individui che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo e dimostrano un aumento del reddito nell’anno 2023 rispetto al reddito più alto del triennio 2020-2022.

Non importa il tipo di regime contabile adottato, ad eccezione di un caso: coloro che hanno aderito al regime forfettario nel 2023 sono esclusi.

È comunque possibile optare per la flat tax se si è scelto il regime forfettario o di vantaggio in uno o più anni dal 2020 al 2022, ma si è poi usciti dal regime nel 2023.

Inoltre, è ancora possibile usufruire della flat tax se il contribuente, che aveva inizialmente applicato il regime forfettario per il 2023, esce dal regime nel corso dell’anno in cui i ricavi o compensi superano i 100.000 euro annui.

In questo caso, il contribuente dovrà determinare il reddito secondo le modalità ordinarie a partire dal 2023 stesso.

L’elenco dei soggetti ammessi comprende anche gli imprenditori agricoli individuali, ma solo per i redditi prodotti dalla loro attività commerciale, e l’impresa familiare, data la sua natura individualistica.

Tuttavia, nel caso dell’impresa familiare, è importante fare una distinzione: mentre per verificare l’incremento dei redditi rispetto al triennio precedente, si calcolerà l’intero reddito ottenuto dall’azienda nel 2023 (inclusa la quota attribuita ai collaboratori familiari), ai fini della flat tax, essa sarà applicabile solo alla quota di reddito assegnata all’imprenditore.

La circolare fornisce anche chiarimenti sui redditi esclusi dal regime agevolativo, come i redditi assegnati ai soci di società di persone, i redditi delle società di capitale per cui i soci hanno optato per la trasparenza, e i redditi derivanti da professioni autonome svolte in forma associata e poi assegnati ai singoli associati.

L’esempio illustrato nella prima tabella riporta in modo numerico quanto appena descritto. Nella seconda tabella, invece, si evidenzia una situazione in cui il reddito soggetto alla flat tax supera i 40.000,00 euro.

Questo potrebbe avvenire se il differenziale tra il reddito del 2023 e il reddito più alto degli anni precedenti supera tale soglia limite, nonostante l’applicazione di uno sconto del 5%.

In questo caso, solo i primi 40.000,00 euro di reddito saranno soggetti alla tassa piatta, mentre il resto sarà tassato secondo le aliquote ordinarie.

È importante sottolineare che l’aspetto contributivo non è coinvolto in questo calcolo, ma va considerato considerando l’intero reddito generato. Inoltre, gli acconti per il 2024 dovranno essere calcolati come se l’intero reddito fosse soggetto all’IRPEF ordinaria.

Non è possibile determinare l’incremento reddituale rispetto a un periodo degli anni 2020-2022 se il contribuente inizia la sua attività nel corso del 2023.

Tuttavia, la circolare specifica che possono accedere al beneficio coloro per cui è possibile verificare l’esistenza di almeno una delle annualità del triennio. In altre parole, è sufficiente che il contribuente abbia svolto la sua attività per un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento per poter beneficiare della flat tax.

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Ad esempio, se un’attività è iniziata a luglio 2021, il requisito dell’intera annualità nel triennio verrebbe soddisfatto poiché l’anno 2022 sarebbe comunque completo. Inoltre, in questa particolare situazione, il reddito del 2023 verrebbe confrontato con il reddito più alto tra quello del 2022 e quello del 2021 rapportato all’anno intero.

Considerando che il reddito del 2021 è stato di €20.000,00 dal 1° giugno fino alla fine dell’anno, e quello del 2022 per l’intero anno è stato di €27.000,00, il reddito del 2023 di €40.000,00 non verrebbe confrontato con il 2022 (che apparentemente è più alto), ma con il 2021 una volta rapportato all’anno completo, che sarebbe di €34.112,00 (calcolato come €20.000,00 diviso 214 e moltiplicato per 365).

Tale approccio, sebbene possa sollevare perplessità nel confrontare un reddito “fittizio” che l’azienda non ha realmente ottenuto, è espressamente chiarito dalle Entrate nella circolare 18/E.

In conclusione, risulta evidente che l’applicabilità della flat tax risulti preclusa nel caso in cui l’attività abbia inizio successivamente all’1/1/2022, in quanto mancherebbe il requisito di almeno un’annualità completa tra quelle del triennio di riferimento.

Infine, viene fornita un’interessante e illuminante precisazione in merito all’eventuale presenza di una perdita come parametro di confronto con il reddito del 2023.

Ad esempio, nel caso in cui nel triennio di riferimento si siano sempre registrate perdite o se si sia aperta la partita IVA l’01/01/2022 generando una perdita. L’Agenzia, pertanto, precisa che il reddito da sottoporre all’imposizione della flat tax sarà l’intero ammontare dichiarato nel 2023 (entro i limiti di 40.000,00 euro), utilizzando come parametro di confronto il valore “zero” anziché un numero negativo rappresentato dalla perdita.

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