In questo articolo cercheremo di avere una visione più ampia sulla deducibilità degli indumenti di lavoro.
Nella normalità un imprenditore acquista per sé e per i propri dipendenti indumenti di lavoro, i classici acquisti possono essere scarpe antinfortunistiche, magliette con il logo dell’azienda stampato, guanti, ecc. ecc. ecco questi sono deducibili al 100%.
Ma come mai l’imprenditore non può dedurre l’abito, la cravatta e la camicia?
Nell’esercizio di alcune attività professionali l’abbigliamento fa spesso il monaco e comunque non c’è dubbio che sia doveroso presentarsi con un abbigliamento consono, sia nei confronti dei clienti che nei confronti della Pubblica amministrazione con cui ci si rapporta (per non parlare dell’abbigliamento di udienza, davanti agli organi giurisdizionali, luogo formale per eccellenza).
Ciò comporta, però, il sostenimento di alcuni costi per l’acquisto degli abiti ed accessori.
È allora possibile, nel rispetto del principio di inerenza, dedurre tali costi?
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Per il reddito d’impresa, come noto, l’art. 109, comma 5, Tuir prevede che:
“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Per quanto riguarda, invece, il lavoro autonomo, il legislatore stabilisce soltanto che il reddito è costituito dalla differenza fra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nell’esercizio della professione (art. 54 Tuir), senza dare quindi una definizione univoca del principio di inerenza, anche se non c’è dubbio che la spesa per essere deducibile, deve essere correlata all’attività professionale nel suo complesso.
E infatti, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese afferenti l’attività professionale sono:
“quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo” (risoluzione 8 marzo 2002, n. 79/E).
Riepilogando se seguiamo il diritto la spesa delle scarpe infortunistiche sono deducibili, ma nel caso dell’abbigliamento “generico” potrebbe essere azzardato portare la spesa in deduzione.
ma….. attenzione attenzione
La Sentenza n. 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano) che hanno affermato, ad esempio, la deducibilità al 50% dei costi per acquisti relativi a vestiario e mobili utilizzati da personaggi del mondo dello spettacolo, considerato che l’art. 54, comma 3, Tuir, stabilisce che:
“le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati […] adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili se il costo unitario non è superiore ad euro 516,00 nella misura del 50%”.
Con questa sentenza possiamo affermare che la correlazione tra attività professionale e d’impresa e costo del vestiario sembra plausibile, o comunque giustificabile.
Un consiglio, mi raccomando a redigere i contratti inserite la clausola presentarsi nei luoghi di lavoro con abbigliamento adeguato.