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Sospensione delle procedure esecutive immobiliari e presso terzi. La recente sentenza che offre (finalmente) una tutela significativa ai soggetti più deboli

Quali effetti potrebbe avere nell'ambito della sospensione delle procedure esecutive immobiliari la sentenza n. 9479/23?
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Probabilmente non hai mai sentito parlare della recentissima sentenza n. 9479/23 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, né, soprattutto, degli effetti che tale importantissima pronuncia potrebbe avere nell’ambito della sospensione delle procedure esecutive immobiliari pendenti in danno dei consumatori.

La sentenza in commento recepisce alcuni principi già espressi e più volte ribaditi in almeno altre quattro decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su alcune controversie vertenti sulla tutela dei consumatori.

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Ma di cosa si tratta e, soprattutto, perché è così importante?

Le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno in buona sostanza previsto una nuova possibilità di difendersi dai pignoramenti di immobili e/o di stipendi, pensione e conti correnti, sancendo che – in virtù della normativa vigente in ambito europeo – i consumatori (con ciò intendendo i soggetti che non hanno contratto un debito in funzione di un’attività di impresa eventualmente esercitata) possono contestare le clausole vessatorie o abusive poste in un contratto bancario (come fidi, aperture di credito in conto corrente, mutui, finanziamenti, ecc., ma anche fideiussioni contenenti clausole contrarie alla normativa antitrust come sancito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021) anche nel caso in cui gli stessi non abbiano precedente proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente definitività di quest’ultimo.

Ed infatti, probabilmente non sai che un’azione esecutiva deve per forza di cose fondarsi su un titolo esecutivo che, il più delle volte, è costituito da un decreto ingiuntivo emesso da un Giudice che, su ricorso del creditore, ordina di effettuare il pagamento integrale della somma a debito entro e non oltre 40 giorni.

Se nel corso di tale termine il debitore non corrisponde l’importo domandato dal creditore, né propone opposizione a decreto ingiuntivo (in tal modo instaurando un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione) quest’ultimo diventa definitivamente esecutivo, ovverosia non più contestabile, per nessuna ragione, al pari di una sentenza passata in giudicato.

Questo fino a ieri.

Oggi, invece, grazie alla predetta sentenza ed alla normativa europea sulla quale la stessa si fonda, al debitore è concesso di opporsi al pignoramento intrapreso dal creditore, se il previo decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto sulla base di un contratto contenente clausole abusive e vessatorie.

Parliamo di clausole contrattuali che creano un significativo squilibrio delle rispettive posizioni in danno del consumatore, a titolo esemplificativo: commissioni e costi occulti, possibilità di modifica unilaterale del contratto, modifiche del foro competente previsto dalla legge a decidere su eventuali contenziosi, clausole di compensazione automatica, e comunque tutte quelle clausole di cui all’elenco non tassativo previsto dall’art. 33 comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che si presumono vessatorie fino a prova contraria.

Ebbene, oggi in tali ipotesi è consentito al debitore di proporre un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cpc, al fine di contestare tale genere di pattuizioni spesso presenti nei contratti bancari, chiedendo ad un Giudice di verificare se una o più clausole sono abusive e, in caso affermativo, bloccare il pignoramento in corso.

Chiaro poi che il debitore dovrà essere in grado di dimostrare che la clausola contrattuale è vessatoria per poter usufruire di questa tutela e tale valutazione è interamente rimessa alla discrezionalità del giudice.

In ogni caso, il Giudice così investito della vicenda, ha il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine di 40 giorni) e, conseguentemente, bloccare la procedura di pignoramento almeno fino a quando il giudizio non sarà concluso.

Evidente che se le clausole contrattuali contestate dal debitore dovessero risultare effettivamente abusive al termine del giudizio, la procedura di pignoramento cesserà definitivamente e quindi la casa tornerà al debitore, così come i conti correnti e gli stipendi che saranno, a quel punto, da dichiararsi liberi e svincolati.

Ciò, ovviamente, salvo il caso in cui il bene pignorato sia stato già assegnato.

In tal caso il consumatore potrà soltanto incardinare un altro e diverso giudizio volto al risarcimento del danno.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a professionisti esperti nella tutela dei consumatori ed in diritto bancario, che possano verificare, caso per caso, la presenza di eventuali clausole contrattuali abusive e consigliarti quindi nel migliore dei modi, portando anche la sospensione procedure esecutive immobiliari. Clicca qui per prenotare ora una consulenza.

Ed infatti, la sentenza n. 9479/23 è di certo una grande conquista nel panorama degli strumenti di difesa dei contraenti deboli, tuttavia è pure importante evidenziare che essa non costituisce un sicuro rimedio a tutte le procedure di pignoramento in essere, soprattutto perché, al fine di poter effettivamente godere in maniera piena e concreta di tale tutela, le clausole abusive debbono aver avuto effettiva incidenza ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo. Viceversa, in considerazione del principio di nullità parziale delle singole clausole, che fa salvi gli effetti delle restanti pattuizioni contrattuali ritenute valide, v’è il rischio di ottenere una pronuncia parzialmente favorevole che, tuttavia, non avrà apprezzabili ripercussioni sulla facoltà del creditore di portare avanti la procedura di pignoramento.


A cura dell’Avv.to Cerella, partner di francescocarrino.com

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