Una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze ha sancito un’interessante novità in tema di nullità parziale della fideiussione bancaria.
La sentenza in questione è la n. 2807 del 04.10.2023, che potrebbe rappresentare un incredibile cambio di rotta sul tema.
Ma cosa ha stabilito la sopracitata sentenza?
Parte opponente, in qualità di fideiussore dell’impresa individuale fallita, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4925/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale veniva ordinato a parte attrice-opponente il pagamento di € 87.108,35 oltre interessi ed accessori. Il credito ingiunto trovava fondamento in una serie di rapporti fideiussori.
L’opponente chiedeva, nel merito, la nullità totale e/o parziale della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla Legge 287/1990, pur risalendo la fideiussione al 2010-2011, ossia ad un periodo successivo al modello ABI del 2002 sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005. In particolare, parte opponente eccepiva la nullità della fideiussione con riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e, quindi, la decadenza della Banca dal diritto di far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del garante.
Il Tribunale accogliendo le domande attoree stabiliva che: “Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (…) alla trattativa con il sig. (…) essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall’art. 1341 II co. c.c. (…).
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni (…), da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1957 c.c..
(…)
Considerato quindi che, come sopra enunciato, difetta la prova dell’attivazione della Banca nei confronti del debitore principale attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime da parte della Banca nei confronti del debitore principale nei termini di cui all’art. 1957 c.c., considerato che parte creditrice ha agito in giudizio nei confronti del garante dopo molti anni dalla scadenza dell’obbligazione, lo stesso deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la Banca decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”
La portata innovativa di questa e altre pronunce simili che vari Tribunali stanno emettendo negli ultimi mesi, sembra aprire una nuova strada alle contestazioni delle fideiussioni redatte tramite modello ABI.
Invero, nonostante sia ormai superata l’interpretazione iniziale di totale nullità del rapporto fideiussorio, il nuovo filone giurisprudenziale qui commentato analizza un angolo prospettico diverso, mettendo in rilievo l’importanza dell’art. 1957 c.c., fino a poco tempo fa (incredibilmente) trascurato.