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Identificazione facciale vietata

Vietata l’identificazione facciale biometrica real time realizzata con sistemi di intelligenza artificiale e divieto di sistemi che consentono il riconoscimento di emozioni. Sono queste, in sintesi, le principali indicazioni dell’accordo preliminare del regolamento sull’intelligenza artificiale (IA) approvato nei giorni scorsi a larga maggioranza dalle commissioni del Parlamento europeo dopo due anni di discussione (proposta di legge originaria) e dopo un’intesa raggiunta dalle forze politiche lo scorso 27 aprile. Il testo andrà in commissione plenaria nel corso del mese di giugno per poi passare al vaglio finale.

L’intervento normativo in questione mira a disciplinare lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dei sistemi di IA, divisi tra quelli a rischio basso, alto e inaccettabile, rispetto ai danni che si potrebbero provocare per i diritti fondamentali delle persone. Il regolamento prevede quindi una serie di divieti all’uso di questi sistemi, obblighi per le imprese diretti a garantire una supervisione umana e l’applicazione di regole stringenti in materia di sicurezza e privacy, il tutto presidiato da autorità in grado di applicare sanzioni di elevato importo in caso di inosservanza.

Tra le novità principali votate dalle commissioni spicca il divieto di monitoraggio in spazi accessibili al pubblico tramite identificazione biometrica real time realizzata con sistemi di intelligenza artificiale. Rimane possibile un uso di sistemi di identificazione biometrica remota non in tempo reale, da parte delle forze dell’ordine per il perseguimento di reati gravi e solo previa autorizzazione giudiziaria.

Allo stesso modo sono vietati i sistemi che consentono il riconoscimento di emozioni. Parliamo in questo caso del divieto di uso di sistemi che permettano alle forze dell’ordine di controllare le frontiere, l’utilizzo di sistemi IA sul posto di lavoro, ad esempio per rendere più rapida la selezione e valutazione dei candidati o in ambito scolastico, da utilizzare ad esempio per il riconoscimento di irregolarità in sede d’esame.

Sono del pari vietati sistemi di categorizzazione biometrici che utilizzano caratteristiche sensibili (ad esempio genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico), sistemi di polizia predittiva (basati su profilazione, posizione o comportamento criminale passato) e la raccolta massiva indiscriminata di dati biometrici da social media o filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale (violando i diritti umani e il diritto alla privacy).

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