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La Cassazione con la sentenza 27711/23, pubblicata il 2 ottobre dalla sezione lavoro ha deciso che il salario minimo è fissato dal giudice.
Cosi viene accolto il ricorso proposto dal dipendente della cooperativa attiva nel settore dei servizi fiduciari che incassa 2500 euro di arretrati dovuti dalle differenze retributive.
Secondo la Cassazione in base all’articolo 36 della Costituzione il giudice può intervenire, se chiamato in causa dal dipendente che contesta la paga del datore di lavoro, valutando se la retribuzione è «proporzionata», cioè congrua rispetto all’attività prestata, e «sufficiente», dunque non inferiore agli standard minimi di vita. E se il livello Istat di povertà può aiutare a individuare una soglia minima invalicabile.