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Tregua fiscale: saldo e stralcio, rottamazione e opzione rateizzazione veloce

Dal 1° gennaio scorso è attivo l'effetto del saldo e stralcio: possono considerarsi annullati i carichi di importo residuo entro i 1000 euro
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SALDO E STRALCIO PER CARTELLE SOTTO I 1000 EURO

Se non conosci il saldo e stralcio clicca qui.

Dal 1° gennaio scorso è attivo l’effetto del saldo e stralcio: possono considerarsi annullati i carichi di importo residuo entro i 1000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015 da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. 

Sempre dal 1° gennaio 2023 e fino al prossimo 31 marzo,  data entro cui sarà effettiva la cancellazione dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, è inoltre sospesa la riscossione per i debiti che rientrano nella sanatoria ed eventuali pagamenti effettuati su cartelle annullate non verranno restituiti ai contribuenti ma saranno definitivamente cancellate dal fisco per la parte residua.

Resta però tutto da definire l’ambito applicativo sui tributi locali e sulle multe stradali. 

Per questa tipologia di debiti infatti l’adesione al saldo e stralcio resta a scelta dei creditori enti locali che possono decidere di non applicare le disposizioni relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. 

Tale scelta dovrà essere fatta e comunicata sui propri siti internet entro il 31 gennaio prossimo e dovrà inoltre essere comunicato anche all’agente della riscossione sempre entro la fine del corrente mese.

Oltre alle multe stradali, sono interessati dalla sanatoria anche i carichi derivanti dall’omesso versamento di Imu, Tari, Tosap, canone unico patrimoniale, imposta di pubblicità ed imposta di soggiorno (ovviamente affidati al riscossore dal 2000 al 2015 e di importo residuo di 1000 euro).

Se anche tu hai bisogno di stralciare, rateizzare o rottamare le cartelle e vuoi farti guidare da un team di esperti professionisti clicca qui.

Per quanto riguarda le violazioni del codice della strada, lo stralcio è limitato solo agli interessi. 

Per i tributi locali invece l’annullamento automatico su opzione come indicato in precedenza scatta su sanzioni e interessi di mora, restando quindi integralmente da pagare il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

È da segnalare che dal 1 gennaio 2023 (la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione anche per i carichi di competenza degli enti locali. Anche per i tributi locali per la cancellazione dei “1000 euro” a cartella, il limite stabilito per fruire dell’agevolazione, si deve considerare il debito residuo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La cancellazione “generale”. Per quanto riguarda i carichi affidati al riscossore dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali la cancellazione non è su base volontaria e riguarda anche i debiti compresi nelle precedenti definizioni agevolate delle cartelle esattoriali 

Quindi va da se che per i debiti superiori ai 1000 € compresi in piani di dilazione in essere della rottamazione ter, con tutta probabilità, sarà possibile effettuare il ricalcolo dei piani come già accaduto per la cancellazione delle cartelle avvenuta lo scorso anno.

Infine, se sei in possesso dello spid hai la possibilità di accedere alla tua pagina dell’Agenzia delle entrate riscossione per verificare che le cartelle siano state cancellate. Considerando la sospensione fino al 31 marzo 2023 verosimilmente vedrai il tuo profilo fiscale senza queste cartelle sicuramente dopo tale data ma è possibile anche prima. 

Come detto prima se hai cartelle e vuoi stralciarle contattami, il mio team di esperti professionisti è a tua completa disposizione clicca qui per prenotare una consulenza.

ROTTAMAZIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA

La Nuova Definizione agevolata riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Quindi precedenti rottamazioni decadute potranno essere riprese.

La legge prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

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OPZIONE RISTRUTTURAZIONE DEBITI CON RATEIZZAZIONE

Prima di ristrutturare i debiti tributari occorre fare una valutazione delle opzioni disponibili e sopratutto dei costi benefici.

Al momento infatti ci sono diversi strumenti di legge che permettono di stralciare i debiti fiscali (nuova legge sul sovraindebitamento) o ridurli di molto ma bisogna sempre valutare i costi benefici: assistenza professionale, costi giudiziari e di iter, talvolta con incertezze di successo.

Perché il dilemma resta sempre pagare o aspettare.

Aspettare la cartella e rateizzare potrebbe essere la nuova opportunità.

Nel senso che la legge di bilancio 2023 da la possibilità a chi attende l’iscrizione a ruolo (cioè l’arrivo della cartella) può accedere alla rateizzazione automatica e semplificata per importi sino a 120 mila euro, per di più per singolo carico fiscale.

L’obiettivo è consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee e quindi farle “respirare”.

Cosa rateizzare? 

La procedura è direttamente on-line, tramite il servizio “rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre compilare il modello R1 da inviare via Pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso, con una domanda per singola rateazione.

Dalla presentazione della richiesta se sei in regola con i pagamenti l’Agenzia delle entrate-riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Rateizzare oggi una cartella erariale sino a 120 mila euro si può fare in modo semplice e veloce, senza dovere documentare nulla. Anzi, si possono rateizzare debiti anche ben più alti di 120 mila euro, purché contenuti in differenti cartelle, perché la soglia di 120 mila euro vale per singola istanza di rateizzazione.

Il frazionamento del debito. 

Una delle modifiche più interessanti riguarda la possibilità di frazionare o suddividere il debito da rateizzare. Prima il debitore poteva presentare domanda di dilazione solo su tutto il debito iscritto a ruolo, previa verifica dell’agente della riscossione. 

Inoltre, anche nel caso di una dilazione precedentemente decaduta, se al debitore veniva notificata una nuova cartella di pagamento e ne richiedeva la rateazione, lo stesso si vedeva respingere l’istanza, salvo il caso in cui provvedeva a saldare l’intera posta debitoria scaduta.

Con la nuova disciplina è possibile proporre istanze autonome, con riferimento a ciascun carico di ruolo. Per esempio, se ci sono due o più cartelle, di 120 mila euro ognuna di queste, si potranno presentare 2 o più distinte istanze, usufruendo del beneficio per la totalità (sempre senza la necessità di documentare lo stato di difficoltà).

La decadenza. 

Le novità del decreto aiuti riguardano anche i termini di decadenza da precedenti rateizzazioni. La decadenza dai piani di rateizzazione scatta a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. 

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

La proroga è comunque possibile. 

Nel caso in cui è già pendente un piano di rateizzazione, non decaduto, e la condizione economica del richiedente è peggiorata, questi potrà chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. La proroga, si può richiedere una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. 

Per le persone fisiche, se il modello Isee non consente di comprovarlo, è necessario allegare la documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del tuo nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli o altro ancora (sarà possibile presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione). 

A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

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Modulistica. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Nei prossimi giorni sarà completato anche l’adeguamento del servizio “rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-riscossione, che comunque già consente, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione fino a 120mila euro ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Rateizzazioni per importi superiori a 120 mila euro. Si possono richiedere rateizzazioni oltre 120 mila euro, presentando domanda con l’allegazione della certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Nel caso in cui la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che permette di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Benefici per i cattivi pagatori della rottamazione ter. Possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse Ue”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019. Anche in questo caso, le nuove istanze di dilazione possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo.

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Fonte: Italia Oggi

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