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Trattamento fiscale delle criptovalute: la bozza della circolare dell’agenzia delle entrate

il trattamento fiscale delle criptovalute alla luce della bozza della circolare dell'agenzia delle entrate. 
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In questo articolo andiamo ad analizzare il trattamento fiscale delle criptovalute alla luce della bozza della circolare dell’agenzia delle entrate.

  1. Introduzione
  2. Recap della legge di bilancio
  3. La circolare: è in bozza, consultazione pubblica, contiene riferimenti alla micar, qual è il suo scopo
  4. I chiarimenti forniti dalla bozza di circolare
  5. Cosa rimane ancora in sospeso
  6. Gli obblighi dichiarativi

Il trattamento fiscale delle criptovalute ha una storia a dir poco travagliata, il cui ultimo atto da parte delle istituzioni è la recentissima bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate. Se stai leggendo questo articolo, è probabile che tu sia un possessore di criptovalute e vuoi sapere quali sono le ultime novità in materia.

In effetti, ci sono diversi chiarimenti e novità riguardo il trattamento fiscale delle criptovalute: la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto numerose misure, alcune volte sembrando in conflitto con i pareri dell’Agenzia delle Entrate emessi negli anni precedenti. Tuttavia, alcune deleghe espresse all’Agenzia delle Entrate, nonché diversi aspetti oscuri, aspettavano una circolare dell’Agenzia medesima che chiarisse diversi aspetti.

Oggi siamo qua a parlare della prima bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, che mira a fare luce su quale sia esattamente il trattamento fiscale delle criptovalute.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE: come era regolato finora

La cronistoria della regolamentazione fiscale delle criptovalute si può riassumere in 2 grandi fasi: prima che entrasse in vigore la Legge di Bilancio più recente, del 2023, e dopo la sua entrata in vigore. Infatti, alle posizioni in criptovaluta degli anni precedenti si applica un trattamento fiscale molto diverso da quello che si applicherà alle posizioni in crypto dal primo di Gennaio del 2023 (di cui bisognerà, dunque, tenere conto nella dichiarazione del 2024).

Ma andiamo con ordine: vediamo prima di tutto i concetti fondamentali introdotti dalla Legge di Bilancio e spiegati e chiariti poi dall’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è una cripto-attività?

Possiamo sintetizzare il concetto di cripto-attività dicendo che si tratta di rappresentazioni digitali di beni o diritti trasferibili mediante tecnologia blockchain o similare, rimandando all’art. 1 comma 126, lett. a, della L. 22 dicembre 197 per la definizione esatta e più specifica di cripto-attività data dal legislatore.

Dal 2023 in avanti, dunque, non si può più fare riferimento alle valute digitali come a valuta estera ma a “cripto-attività”.

Qualunque cifra posseduta, ne va indicato il controvalore in Euro al 31 dicembre, nella dichiarazione dei redditi che si compilerà l’anno successivo a quello d’imposta, mentre per le plusvalenze è prevista una franchigia ad hoc di 2’000€ (leggi più avanti per maggiori dettagli).

Le varie categorie di cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 sulle criptovalute introduce, innanzitutto, la definizione di “cripto-attività”, che mira a circoscrivere l’ambito di applicazione delle norme relative nonché – e soprattutto – ad escludere che alle valute digitali si applichi, com’era fino ad allora, il regime riservato alle valute estere.

La bozza di circolare recentemente diffusa chiarisce – almeno in parte – la categorizzazione delle criptovalute: si parla di token che si basano su un asset e token che invece non hanno come “collaterale” alcun asset sottostante.

Nella prima categoria rientrano, ad es., le stablecoin il cui valore si basa su un bene reale, ma non quelle algoritmiche, che rientrano nella seconda categoria al pari di cripto valute quali bitcoin ed Ether.

Oltre alle caratteristiche vere e proprie, si possono distinguere le cripto-attività, secondo la bozza di circolare, anche in base alla loro funzione economica.

Ecco che abbiamo, allora, un’ulteriore distinzione, alternativa alla prima, che si sovrappone: in altre parole, non è una sotto-distinzione ma un diverso modo di categorizzare le crypto:

  1. Token di pagamento: mezzi di pagamento per beni o servizi, o utili a trasferire ricchezza.
  2. Security token: rappresentano diritti economici o amministrativi su un’impresa o un’azienda.
  3. Utility token: permettono di utilizzare il bene o il servizio che verrà realizzato dell’emittente in futuro.
  4. Non fungible token (NFT): rappresentano l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità di un bene digitale su blockchain.

Il trattamento fiscale delle crypto prima della Legge di Bilancio

Per gli anni precedenti al 2023, il trattamento fiscale era per lo più regolato da interpelli dell’Agenzia delle Entrate, che, in primis, equiparavano le valute digitali alle monete estere. Per questo motivo anche il semplice possesso e detenzione di crypto andava indicato, secondo l’AdE, nel quadro RW, ma solo a patto che si superasse una soglia minima di controvalore pari a 15’000€ del proprio portafoglio in crypto oppure una giacenza media di 5’000€.

Per quanto riguarda le plusvalenze, acquisivano rilevanza fiscale solamente se vi era stata una giacenza di 51’645,69€ per almeno 7 giorni continui nell’anno fiscale in considerazione. Doveva trattarsi, inoltre, di “operazioni a pronti”, cioè non aventi natura speculativa.

Il trattamento fiscale delle crypto dopo la Legge di Bilancio 2023

La Legge 197 del 22 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha apportato diverse e rilevanti modifiche al regime appena esposto, al contempo chiarendo alcuni punti importanti. Ecco i punti che possono interessarti di più:

  • La prima cosa da notare, fondamentale, è l’assenza della soglia pari a 51’656,69€ per la rilevanza fiscale delle plusvalenze. Vi è, adesso, una soglia di 2’000€ che vale sia per le plusvalenze che le minusvalenze: al di sotto di tale soglia, plusvalenze e minusvalenze non sono fiscalmente rilevanti mentre se si supera tale soglia allora andranno calcolate le imposte sulla plusvalenza.
  • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è (com’era prima) pari al 26%, per l’intero importo della plusvaelnza.
  • Altra cosa importante è che non si applica più, ai fini della rilevanza fiscale, la distinzione tra “cessione a pronti e cessione a termine”. Il regime post-Legge di Bilancio va applicato indistintamente ad entrambe le categorie di operazioni.
  • Le minusvalenze, inoltre, possono essere portate in deduzione delle eventuali plusvalenze realizzate nei 4 anni successivi, sempreché ammontino ad almeno 2’000€ per l’anno in esame.
  • L’obbligo dichiarativo per il monitoraggio fiscale è sempre presente. Non c’è però alcuna soglia minima: le criptovalute vanno sempre dichiarate.
  • È stata poi introdotta un’imposta di bollo, pari allo 0,2% sul controvalore in euro detenuto al 31 dicembre dell’anno su cui si fa la dichiarazione fiscale.
  • Infine, è stato specificato che il valore delle cripto-attività vada dimostrato con elementi certi e precisi a cura del contribuente.

Insomma, tantissimi cambiamenti.

La circolare ha chiarito definitivamente che alle operazioni in criptovaluta antecedenti il 1° gennaio 2023 si applica il regime ante-Legge di Bilancio, mentre per le “cripto-attività” e le operazioni avvenuto a partire dal 1° gennaio 2023 si applica il regime fiscale delineato dalla Legge di Bilancio.

Quando si ha cash-out di criptovalute?

Abbiamo adesso tutti gli elementi per capirlo seppur altri dubbi siano sorti -: la categoria di operazione a pronti o a termine non ci interessa più, ciò che conta è che nell’operazione di scambio delle cripto-attività, queste abbiano caratteristiche e funzioni diverse.

Non vi è più alcun dubbio, dunque, che vendere bitcoin per USDT sia considerato cash-out dalla legge e che, dunque, sia un evento fiscalmente rilevante: nell’esempio in questione sulla plusvalenza in USDT dovremo pagare il 26% di imposta sostitutiva, se in quell’anno abbiamo realizzato almeno 2’000€ di plusvalenze.

Stesso discorso vale se si vendesse un NFT per Ether.

Sta al contribuente avere la documentazione a sostegno della propria dichiarazione

La legge parla chiaro: è il contribuente che deve provvedere alla denuncia delle proprie criptovalute in dichiarazione dei redditi avendo a supporto “elementi certi e precisi”. Una documentazione, dunque, che sia soprattutto accurata e che sia sufficientemente quadrata da fornire elementi “certi e precisi” all’autorità fiscale, qualora decida di effettuare degli accertamenti.

In attesa che si chiarisca meglio quali documenti abbiano valenza legale in questi casi, una cosa è certa: bisogna tenere una documentazione quanto più accurata possibile.

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