estratto direttamente dal sito del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicato il 17 ottobre 2023. Le specifiche le abbiamo aggiunte noi in corsivo.
Il Consiglio ha adottato una direttiva che modifica le norme dell’UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto).
Cos’è il ruling fiscale? Un ruling fiscale o una decisione preliminare è un’informazione vincolante ottenuta in anticipo dalle autorità fiscali. Se, ad esempio, una società non sa se deve pagare le imposte su un determinato bene, chiede alle autorità competenti prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Se l’autorità nega l’obbligo fiscale, la società non è minacciata di conseguenze in caso di mancata tassazione, anche se in seguito risultasse che le informazioni non erano corrette. Lo scopo dei ruling fiscali è quello di creare la certezza del diritto.
Pertanto, un ruling fiscale è una decisione preliminare in cui le autorità fiscali si pronunciano su una determinata questione. Per evitare conseguenze penali, le persone fisiche e le imprese possono ottenere in anticipo il parere delle autorità competenti su una questione fiscale.
L’obiettivo della direttiva è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.
Saranno contemplate nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. Le autorità fiscali scambieranno in maniera automatica e obbligatoria le informazioni che dovranno essere fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Finora la natura decentrata delle cripto-attività ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali. L’intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una riscossione efficace delle imposte.
La direttiva riguarda un’ampia gamma di cripto-attività e si basa sulle definizioni contenute nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentralizzato, le stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).
Informazioni generali e prossime tappe
Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che prevedeva che nel 2022 la Commissione presentasse una proposta legislativa sull’ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.
L’8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8). Gli obiettivi fondamentali di tale proposta legislativa sono i seguenti:
- estendere l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività (“CARF”) e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (“CRS”), elaborate dall’OCSE nell’ambito del mandato del G20. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni
- estendere l’ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito
- modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC
Il 16 maggio 2023 il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla sua posizione in merito alle modifiche della direttiva.
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere sulla direttiva il 13 settembre 2023 nel quadro della procedura di consultazione.
La direttiva è stata adottata all’unanimità dagli Stati membri in sede di Consiglio. Sarà ora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Qui di seguito: La Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8)