Il 16 maggio scorso i ministri delle finanze dei 27 stati membri in sede di consiglio Ue (Ecofin) hanno approvato la direttiva Dac 8.
Ricordiamo che il provvedimento aggiorna la direttiva 2011/16/Ue e prevede lo scambio automatico di informazioni relative alle criptovalute e agli accordi tra le amministrazioni fiscali ed i contribuenti con un elevato patrimonio.
La presidenza del Consiglio svedese (che ora detiene il semestre europeo) ha dato priorità ai lavori sulla proposta affinché la direttiva entri in vigore dal 1° gennaio 2026, in linea con l’introduzione dello strumento Ocse per la rendicontazione delle criptovalute (Carf) e rispettando le scadenze previste dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).
In sostanza, le autorità fiscali scambieranno in maniera automatica e obbligatoria le informazioni che dovranno essere fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. I fornitori di servizi saranno obbligati a segnalare alle amministrazioni fiscali le operazioni dei residenti Ue, mentre le Entrate dei paesi membri avvieranno lo scambio automatico delle informazioni.
Come detto, la Dac 8 integra il Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA) e il regolamento sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e di alcuni cripto-asset, Transfer of funds regulation (Tfr) approvati a fine aprile e per i quali il 16 maggio è arrivata l’approvazione formale del Consiglio.
In particolare, il Tfr introduce la “travel rule” per i trasferimenti cripto. In sostanza tutte le informazioni sulla fonte degli asset e del beneficiario dovranno “viaggiare” con la transazione e dovranno essere conservate da entrambi i lati. Saranno coperte anche le transazioni superiori a 1.000 euro degli un-hosted wallets quando interagiscono con portafogli ospitati gestiti da fornitori di servizi di cripto-asset. La Dac 8 tuttavia ha uno scopo diverso da quello di MiCA, copre infatti sia i fornitori di servizi di cripto-asset regolamentati dal MiCA sia quelli che non lo sono.
Infatti, la Dac 8 fornisce regole per la segnalazione delle informazioni di tutti i fornitori di servizi di cripto che per ciascuna criptovaluta movimentata dal cliente dovrà fornire:
– il nome completo del tipo di cripto-valuta rilevante;
– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro valuta corrente;
– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro altre cripto-valute rilevanti;
– transazioni di pagamento al dettaglio rilevanti;
– il valore di mercato equo aggregato dei trasferimenti rilevanti ceduti/acquisti non coperti dai casi precedenti;
– il valore di mercato equo aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal fornitore di servizi di cripto-attività di segnalazione a indirizzi di registro distribuito non noti essere associati a un fornitore di servizi di asset virtuali o a un istituto finanziario.
Quindi con l’introduzione del Dac 8 dal 1° gennaio 2026 dicono in molti, si darà il via alla morte del segreto bancario cripto, portando nuovi elementi all’interno dell’anagrafe dei rapporti finanziari già a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Staremo a vedere.
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