Con la legge di Bilancio 2023, finalmente si sono disciplinate le criptoattività.
Tra gli aspetti regolamentati, vi sono anche quelli fiscali per i soggetti Ires. In particolare, l’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir stabilisce che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, non concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Questa regolamentazione si applica anche ai fini Irap. Un passo importante per garantire una maggiore chiarezza e una più corretta gestione delle criptoattività.
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Il presente principio legislativo entrerà in vigore a partire dal gennaio del 2023 e verrà ribadito attraverso la circolare delle Entrate, attualmente in pubblica consultazione fino al 30 giugno.
In particolare, il paragrafo 3.5 della suddetta circolare chiarisce che i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività saranno sterilizzati, a prescindere dalle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei componenti (positivi o negativi) derivanti da tali fenomeni. Il tutto, al fine di garantire un’aderenza rigorosa alle nuove normative in materia di cripto-attività.
Per i soggetti sia IAS che OIC, con esclusione delle micro-imprese che hanno optato per la redazione semplificata del bilancio, si applica il principio di derivazione rafforzata.
Ciò significa che per questi soggetti, anche i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili si riflettono ai fini fiscali.
Tuttavia, nei casi di valutazione e quantificazione dei componenti di reddito, si esce dalla derivazione rafforzata, risultando in una scissione tra il piano contabile e quello fiscale. Ecco perché è di fondamentale importanza affidarsi a professionisti esperti per la corretta gestione delle operazioni contabili e fiscali.
La relazione illustrativa al Dm 48 del 1 aprile 2009 ha riportato alcuni esempi che meritano particolare attenzione. In primo luogo, si è discusso della valutazione degli asset secondo il principio Ias 16, che contempla il criterio del costo oltre al fair value per le valutazioni successive. Tuttavia, è importante sottolineare che tale valorizzazione non ha efficacia ai fini fiscali.
In secondo luogo, è stata affrontata la questione della valutazione a fair value degli immobili qualificati dallo Ias 40 come beni d’investimento, che anche in questo caso non producono alcun effetto fiscale sulla rivalutazione.
Infine, si è esaminato l’impairment test di cui allo Ias 36, che non implica rilevanza fiscale per le perdite di valore. È fondamentale tenere sempre presente queste indicazioni per garantire una corretta applicazione delle norme e una gestione consapevole delle risorse.
La circolare in questione sembra muovere da due presupposti, seppure non vi faccia alcuna menzione esplicita. Il primo è riferito al fatto che le valutazioni delle criptoattività non hanno rilevanza fiscale in conformità con il comma 3-bis dell’articolo 110 del Tuir, il quale stabilisce la stessa logica prevista per le valute, per le quali il cambio di chiusura non ha alcuna rilevanza fiscale.
Implicitamente, questa apparente conclusione potrebbe rappresentare una rottura con la precedente orientazione di prassi (risoluzione 72/E/16), in forza della quale i componenti positivi e negativi delle criptovalute dovevano essere rilevati anche a fini fiscali.
L’attuale normativa stabilisce l’irrilevanza fiscale delle criptoattività, rendendo necessario superare questa posizione se si vuole adeguarsi alle leggi vigenti.
Inoltre, sia a livello nazionale che internazionale, si sta diffondendo l’uso di contabilizzare le criptoattività come beni immateriali se detenute per investimento, o come rimanenze se detenute a fini speculativi.
Nel contesto bilancistico, questo principiò è stato accettato come valido, anche se non ci sono ancora posizioni ufficiali dell’Oic in merito. Sulla base di questo principio, le valutazioni delle criptoattività non hanno rilevanza fiscale.
In questo contesto, risulta chiaro che l’approccio ottimale è quello di considerare le criptoattività come meri beni immateriali, ai fini contabili.
Ci saranno variazioni in aumento degli ammortamenti dei maggiori valori iscritti nell’attivo fra le immobilizzazioni. Tuttavia, le variazioni delle rimanenze di beni materiali o delle attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante ex articolo 92 o 94 del Tuir non avranno rilevanza fiscale, così come le rettifiche di valore ex articoli 94 e 101 del Tuir in caso di attività finanziarie immobilizzate. Va notato che tale irrilevanza è prevista anche ai fini Irap, conformemente al comma 132 della legge 197/22.
È necessario porre l’attenzione sull’aspetto dell’impostazione della legge di bilancio 2023 in merito alle criptoattività, che sono state oggetto di regolamentazione simile a quanto già previsto per le valute tradizionali.
Tale regolamentazione prevede l’irrilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio per le criptoattività con conseguente doppio binario fra aspetto contabile e fiscale. Tuttavia, la legge delega di riforma del sistema fiscale prevede la riduzione di tale doppio binario, compresa la casistica delle poste in valuta. Pertanto, è plausibile che anche le criptoattività possano subire modifiche in futuro. Si auspica, dunque, un allineamento normativo per garantire la corretta valutazione fiscale delle criptoattività.