La regolamentazione fiscale delle cripto-attività richiede un approccio attento e flessibile, poiché non esiste al momento una soluzione univoca.
La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in fase di consultazione, propone un approccio “look through” che considera la sostanza degli strumenti finanziari utilizzati.
Sebbene l’obiettivo sia condivisibile, questo approccio potrebbe generare interpretazioni divergenti e incertezze applicative. È necessario quindi che l’analisi dei diritti e dei beni sottostanti il singolo strumento sia effettuata caso per caso, al fine di garantire un equo e corretto trattamento fiscale.
L’Agenzia stessa riconosce che la rapida evoluzione degli strumenti conosciuti come cripto-attività, unita alla mancanza di norme specifiche in materia di IVA e alla scarsità di orientamenti IVA a livello internazionale, obbligano gli interpreti a adattare i principi esistenti alle condizioni effettive delle transazioni.
Sebbene questo tema sia oggetto di un vivace dibattito, si ritiene che non sia né possibile né opportuno prevedere una regolamentazione specifica. Tuttavia, per una migliore comprensione delle soluzioni proposte dalla circolare in riferimento ai singoli casi esaminati, è necessario analizzare più dettagliatamente ogni questione.
La circolare in questione offre un’analisi dettagliata di una selezione di casi rappresentativi delle transazioni legate alle cripto attività.
In particolare, per il trattamento delle transazioni che coinvolgono bitcoin, abbiamo fatto riferimento alla sentenza Hedqvist (causa C-264/14) in cui la Corte individua il caso specifico dello scambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e stabilisce che si tratta di una prestazione onerosa esente IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lett. e) della Direttiva IVA.
Per quanto riguarda il compenso dovuto al prestatore che interviene nell’operazione, la Corte lo equipara a quello delle valute tradizionali soggetto a un regime di esenzione specifico per le operazioni finanziarie.
L’approccio è stato fortemente basato su principi e normative robusti, garantendo un’interpretazione accurata e affidabile delle implicazioni IVA delle transazioni legate alle cripto attività.
In relazione alla sopracitata sentenza, l’Agenzia ritiene che le attività di mining su valute virtuali, nonché i servizi di digital wallet e lo staking, risultino esenti dall’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali servizi siano pagati in modo esplicito da un committente ben determinato.
Tuttavia, nel caso specifico del mining, l’Agenzia evidenziano che l’attività del prestatore potrebbe non essere finalizzata a favore di una parte specifica, ma piuttosto al sistema nel suo insieme. In tal caso, l’utilizzo di criptovalute per lo scambio di beni e servizi rientrerebbe fuori campo IVA.
La circolare dimostra l’approccio dell’Agenzia e della Corte UE, il quale rispetta le leggi tradizionali e cerca di individuare la soluzione IVA applicabile a ciascuna situazione specifica. Tuttavia, è importante notare che, in altre situazioni come gli NFT o le utility token, il risultato potrebbe essere più complesso e incerto.